Art. 15.
(Assistenza domiciliare dei familiari non autosufficienti).

      1. In attuazione dei princìpi di sussidiarietà e di razionalizzazione della spesa pubblica, qualora un cittadino affetto da grave inabilità o non autosufficiente sia accudito da uno o più membri della famiglia nel cui contesto è stabilmente inserito, al fine di sostenere la famiglia stessa e in vista dei risparmi derivanti al Servizio sanitario nazionale, sono previsti i seguenti benefìci:

          a) se un familiare che presta permanentemente assistenza ha un'età anagrafica pari o superiore a quarantacinque anni, o un'anzianità contributiva pari o superiore a venti anni anche maturata in più gestioni pensionistiche diverse e rinuncia ad esercitare il lavoro dipendente o autonomo o una libera professione, allo stesso è erogata una pensione calcolata proporzionalmente ai requisiti posseduti e comunque non inferiore a 450 euro mensili. Se lo stesso ha un'anzianità contributiva pari o inferiore a dieci anni, la pensione è pari a 300 euro mensili;

 

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          b) se i coniugi che assistono un familiare non autosufficiente hanno più di cinquanta anni ciascuno e la somma della loro anzianità contributiva è pari o superiore a trentacinque anni anche maturata in gestioni pensionistiche diverse e rinunciano entrambi ad esercitare il lavoro dipendente o autonomo o una libera professione, su domanda congiunta, agli stessi è erogata una pensione pari a quella che spetterebbe a un cittadino con età anagrafica di sessanta anni e con un'anzianità contributiva pari a quella cumulata dei due coniugi e comunque non inferiore a 500 euro mensili.

      2. L'accertamento della condizione sanitaria è a cura delle regioni ai sensi della normativa vigente in materia. L'erogazione delle pensioni è a carico dell'ente previdenziale di competenza, il quale può rivalersi parzialmente sul Fondo di solidarietà cui all'articolo 22, secondo i criteri fissati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del presente articolo.
      3. Con cadenza almeno biennale l'ente erogatore verifica la permanenza dei requisiti per godere dei benefìci previsti dal comma 1.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale, sono individuate le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione della pensione di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti e di revoca e le modalità di coordinamento tra le diverse gestioni pensionistiche interessate. Con lo stesso decreto sono altresì fissati i criteri e le modalità della rivalsa esercitabile dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sul Fondo di solidarietà di cui all'articolo 22.